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KSK 2018 52

Berufung ZGB Sachenrecht

Graubünden · 2019-01-09 · Italiano GR
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rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al va- lore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla notificazione della decisio- ne motivata impugnata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organiz- zazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L'atto impugnativo della reclamante, datato 24 agosto 2018, è tempestivo. Di con- seguenza è ricevibile in ordine. La reclamante avendo versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto, si può entrare nel merito del suo reclamo.

E. 6 / 11

2.

Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto

nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il motivo di

reclamo "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello

non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive

censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie accertata

dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene

esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manife-

stamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freibur-

ghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kom-

mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad

art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'erra-

ta applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex

art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminata con piena cognizione dall'-

istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kom-

mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad

art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto

impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura

la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter

Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta in-

censurato non viene esaminato dall'autorità di reclamo.

3.1.

Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi

di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò

un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo

scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la mate-

ria processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata

(cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa

quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in

quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove consi-

derazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Do-

minik Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,

2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC).

3.2.

Il resistente propone in sede di reclamo come mezzi di prova, oltre all'ac-

cordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro 30 aprile 2017 già presen-

tato all'istanza inferiore (act. C.A; cfr. act. TRM.II./4), vari scambi di corrisponden-

za (e-mail) e due ricevute (act. C.B). Tali documenti costituiscono nuovi mezzi di

prova; sono quindi inammissibili e da estromettere dall'incarto (cfr. consid. 3.1.).

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Inoltre, essendo in casu irrilevante la questione a sapere quale delle parti abbia

violato l'accordo 30 aprile 2017, i nuovi documenti prodotti non costituirebbero

comunque validi mezzi di prova ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC.

4.1.

Giusta l'art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito con-

statato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di

debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo

non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 con-

sid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecuti-

vo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 con-

sid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuova-

mente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 con-

sid. 3.2).

La nozione di riconoscimento di debito non è definita dalla legge. Costituisce un

riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura

privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua vo-

lontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condi-

zioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile

(DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rinvii). Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già

al momento della firma del riconoscimento di debito. L'opposizione può essere

rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile:

sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.3 con

rinvii) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in

esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall'escutente (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin

[edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del

Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.1 e 4.2), fermo re-

stando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al

giudice ordinario (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; sentenze della

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Can-

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tone Ticino [in seguito: CEF] 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.4 e

14.2015.23 del 28 maggio 2015 consid. 7.1; André Panchaud/Marcel Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 2 § 6).

4.2.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconosci-

mento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel

precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF). Secondo giuri-

sprudenza e dottrina all'escutente incombe l'onere non solo di produrre un titolo di

rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, me-

diante documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell-

'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013

consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002 con-

sid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF con rinvii), ove essa

non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto

2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6).

4.3.

Come già indicato, nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre sola-

mente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che possa eliminare

l'effetto sospensivo dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale

del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3).

5.

Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'istanza e rigettato in via

provvisoria l'opposizione interposta dalla reclamante limitatamente all'importo di

CHF 9'775.00, corrispondente al salario netto di marzo 2017 e di aprile 2017, de-

dotto l'acconto versato di CHF 6'000.00, oltre interessi del 5 % dal 4 settembre

2017 (cfr. act. B.1; consid. I.).

Nell'atto impugnativo la reclamante fa valere che il giudice di prime cure ha a torto

concluso che il contratto di lavoro stipulato fra le parti giustifica il rigetto dell'oppo-

sizione per gli stipendi di marzo ed aprile 2017. Secondo la reclamante il contratto

di lavoro è invece stato superato dall'accordo di risoluzione consensuale del con-

tratto di lavoro 30 aprile 2017, ragione per cui il contratto di lavoro non può valere

quale valido titolo di rigetto dell'opposizione (cfr. act. A.1; consid. L.). Il resistente

conclude invece, nella sua risposta al reclamo, per la reiezione del reclamo

(act. A.2; consid. N.).

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6.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà

con la quale il debitore si obbliga a pagare alla scadenza al creditore una certa

somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile

o soggetta ad interpretazione (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss., Zuri-

go 2000, p. 328; André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, n. 7 § 1). Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto

dal datore di lavoro, permette di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio dell'opposi-

zione non può tuttavia essere concesso, se il datore di lavoro sostiene in maniera

non infondata che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione nel periodo per

cui chiede il salario (ritenuto che la mera allegazione del fatto non è sufficiente) e

se questa eccezione non può essere immediatamente infirmata dal lavoratore

(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con

rinvii; Daniel Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op. cit.,

n. 1 e segg. § 86).

7.

Nella fattispecie, non è contestato che il resistente non ha eseguito (tutti) i

lavori elencati nella convenzione 30 aprile 2017 (cfr. act. TRM.I./1; act. TRM.I./2;

act. A.1; act. A.2). Come esposto dal giudice di prime cure, per questo motivo la

convenzione è divenuta nulla o inefficace ai sensi della cifra sei della stessa. Su

questo punto sono d'accordo anche le parti. Si rileva poi che la clausola di nullità

non si riferisce alla risoluzione del contratto di lavoro. Le parti hanno inteso risolve-

re il rapporto di lavoro consensualmente con effetto al 30 aprile 2017. Nessuna

delle parti fa infatti valere che la risoluzione è inefficace e quindi il contratto di la-

voro tuttora vigente. L'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro

non incide in alcun modo sulla validità o efficacia del contratto di lavoro tra le parti

(e degli accordi ivi contenuti) fino al 30 aprile 2017. Gli stipendi per i mesi di marzo

ed aprile 2017 erano già dovuti al momento della conclusione dell'accordo di riso-

luzione, motivo per cui il giudice di prime cure ha esaminato a ragione, se il con-

tratto di lavoro costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le

pretese del resistente.

Il contratto di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell'-

esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, sempre che il datore di lavo-

ro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua pre-

stazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (cfr. consid. 6; act. B.1,

p. 3). La reclamante non ha mai fatto valere di aver versato al resistente gli sti-

pendi di marzo ed aprile 2017, ad eccezione dell'acconto di CHF 6'000.00, o con-

testato la correttezza dei calcoli del resistente al riguardo. Ella non ha neanche

E. 10 In definitiva la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo. 11.1. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 9'775.00, le spese processuali sono fissate – in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) – in CHF 600.00 e poste a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 11.2. Quale parte soccombente, la reclamante non ha diritto a spese ripetibili. Poiché il resistente, non patrocinato, non ha quantificato né dimostrato l'indennità a titolo di ripetibili da lui pretesa, nulla è dovuto a suo favore.

E. 11 / 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 600.00 sono poste a carico di X._____ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 600.00 da lei prestato. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di im- portanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia co- stituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto en- tro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel mo- do prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 11 Decisione del 9 gennaio 2019 N. d'incarto KSK 18 52 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, presidente Brunner e Michael Dürst Richter, attuaria Parti X._____ reclamante patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo contro Y._____ resistente Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnato decisione 16 agosto 2018 del Tribunale regionale Moesa, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.206) Comunicazione 04 giugno 2019

2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Il 21 giugno 2013 X._____, in veste di datrice di lavoro, e Y._____, in veste d'impiegato, hanno sottoscritto un contratto di lavoro di durata indeterminata, vali- do dal 1° luglio 2013 (act. TRM.II./1). Il salario pattuito era pari a CHF 3'750.00 (salario lordo mensile per tredici mensilità). Il 2 giugno 2014 le stesse parti hanno modificato il suddetto contratto di lavoro a far tempo dal 1° luglio 2014 e concorda- to un aumento di stipendio a CHF 4'500.00 (act. TRM.II./2.). A partire dal ottobre 2015 lo stipendio di Y._____ è stato ulteriormente aumentato (act. TRM.II./3). B. Con accordo 30 aprile 2017 le parti hanno risolto consensualmente il con- tratto di lavoro con effetto immediato (act. TRM.II./4). In base a tale accordo Y._____ si è impegnato ad eseguire ed a concludere alcuni lavori, mentre X._____ si è impegnata a versare a Y._____ "le spettanze dovute" (ossia i salari di marzo ed aprile 2017, nonché spese sostenute) entro determinati termini. Inol- tre, l'accordo prevedeva che il mancato adempimento, la nullità e/o l'inefficacia totale e/o parziale, di una delle clausole convenute, comportava la nullità com- plessiva del negozio giuridico e la conseguente immediata risoluzione dell'accor- do. C. In seguito Y._____ non ha eseguito – o perlomeno non tutti – i lavori elen- cati e previsti nella convenzione. La datrice di lavoro, da parte sua, gli ha versato un unico acconto di CHF 6'000.00 al momento della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro (cfr. act. TRM.I./1-2; act. TRM.II./4). D. L'avv. Stefano Zanetti, su incarico di Y._____, con scritto 4 settembre 2017 ha chiesto ad X._____ di pagare i salari di marzo ed aprile 2017 e le spese soste- nute da Y._____ nel periodo agosto 2016 – aprile 2017 (act. TRM.II./5). X._____ non ha però effettuato alcun pagamento. E. Con precetto esecutivo emesso il 27 marzo 2018 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (esecuzione n. _____) Y._____ ha escusso X._____ per un importo di CHF 28'423.35 oltre a interessi del 5 % dal 4 settembre 2017, fa- cendo valere quale titolo di credito "Contratto di lavoro, salari scoperti, tredicesi- ma; Anno 2015 tredicesima CHF 4'186.70; Anno 2016 tredicesima CHF 6'511.40; Anno 2017 stipendio marzo CHF 7'740.70; Stipendio aprile e tredicesima CHF 11'942.10; Rimborso spese da agosto 2016 ad aprile 2017 CHF 4'042.45; TOTALE CHF 34'423.35 ./. Acconto di CHF 6'000.00, Totale dovuto CHF 28'423.35" (act. TRM.II./7).

3 / 11 F. X._____ avendo interposto in data 8 maggio 2018 opposizione avverso det- to precetto esecutivo (act. TRM.II./7.), con istanza 1° giugno 2018 (data di ricevi- mento: 18 giugno 2018) Y._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa formulando il seguente petito (act. TRM.I./1): 1. L'istanza è accolta. 2. È rigettata in via provvisoria, per l'importo di fr. 28'423.35 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2017, tasse e spese, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione di Roveredo. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili. Y._____ ha fondato la sua richiesta di rigetto provvisorio dell'opposizione sul con- tratto di lavoro e sulle relative successive modifiche come pure sull'accordo di riso- luzione consensuale 30 aprile 2017. Nella sua istanza Y._____ ha fatto valere che la convenzione 30 aprile 2017 è decaduta a seguito – in quanto ostacolato da con- troparte all'unico scopo di evitare di saldargli quanto dovuto – della mancata ese- cuzione da parte sua dei lavori ivi previsti (act. TRM.I./1). G. Mediante osservazioni scritte 27 luglio 2018 X._____ ha preteso la reiezio- ne dell'istanza, protestando tasse, spese e ripetibili (act. TRM.I./2; act. TRM.IV./1; act. TRM.IV./2; act. TRM.IV./3). X._____ ha confermato la nullità dell'accordo 30 aprile 2017 e sostenuto che, di conseguenza, Y._____ non dispone di alcun valido titolo di rigetto dell'opposizione. X._____ ha contestato di aver ostacolato Y._____ nell'esecuzione dei lavori pattuiti. Inoltre, ella ha fatto valere che il rappor- to di lavoro tra le parti è stato sciolto consensualmente con l'accordo 30 aprile 2017 a seguito dell'inaccettabile attitudine assunta da Y._____. Quest'ultimo avrebbe svolto concorrenza sleale nei confronti di X._____ e non avrebbe effettua- to le più semplici mansioni con un minimo di serietà professionale. Per il resto X._____ ha posto in compensazione un importo complessivo di CHF 14'310.40 a titolo prudenziale con le (contestate) pretese di Y._____: le inadempienze di Y._____ le avrebbero causato dei costi supplementari pari a CHF 12'852.00 e la sua precedente contabile non avrebbe dedotto a Y._____ l'imposta alla fonte pari a CHF 1'458.40 (act. TRM.I./2). H. Le osservazioni scritte sono state trasmesse a Y._____ il 30 luglio 2018 (cfr. act. TRM.I./2). Non ci sono stati ulteriori scambi di scritti. I. Con decisione 16 agosto 2018 (act. TRM.V./1.; act. B.1), comunicata moti- vata lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha deciso quanto segue: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione in- terposta al PE no _____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione

4 / 11 Moesa è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di CHF 9'775.– oltre interessi del 5% dal 4 settembre 2017. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.–, già anticipata dall'istante, è posta a suo carico in ragione di CHF 260.– e a carico della convenuta in ragio- ne di CHF 140.–. 3. L'istante verserà alla convenuta CHF 500.– a titolo di ripetibili ridotte. 4. (Mezzi di impugnazione) 5. (Notificazione) Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'accordo di risoluzione consensuale è di- venuto nullo in virtù della cifra sei del medesimo e non può pertanto costituire un valido riconoscimento di debito per l'importo di CHF 4'042.45 quale rimborso spe- se per il periodo agosto 2016 – aprile 2017. Anche per quanto riguarda le tredice- sime mensilità il giudice di prime cure ha ritenuto giustificata l'opposizione di X._____. La richiesta di rigetto dell'opposizione meriterebbe invece accoglimento relativamente agli stipendi di marzo ed aprile 2017, dedotto l'acconto già versato di CHF 6'000.00. Il contratto di lavoro varrebbe in linea di massima quale riconosci- mento di debito nell'esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, sempre- ché il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non avrebbe fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario. A tal riguardo X._____ si sarebbe limitata a mere allegazioni; nulla permetterebbe di concludere con il necessario grado di verosimiglianza che Y._____ non abbia for- nito la sua prestazione lavorativa per i mesi di marzo ed aprile 2017 (act. B.1, p. 3 e 4). L. Contro detta decisione X._____ (in seguito: reclamante) è insorta al Tribu- nale cantonale dei Grigioni con reclamo 24 agosto 2018 formulando il seguente petito (act. A.1): 1. Il reclamo è accolto e l'impugnata decisione è integralmente annullata. 2. Con protesta di spese, tassa e ripetibili tutte. La reclamante sostiene che il giudice di prime cure ha a torto concluso che il con- tratto di lavoro costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. Il contratto di la- voro sarebbe stato superato dall'accordo 30 aprile 2017. Dato che le condizioni concordate nell'accordo 30 aprile 2017 non sarebbero state rispettate, sarebbe ben evidente che Y._____ (in seguito: resistente) nulla potrebbe più pretendere in virtù del contratto di lavoro. La reclamante non avrebbe avuto alcun interesse ad annullare consensualmente il contratto di lavoro ed a stipulare un accordo di pa- gamento separato subordinato però a delle precise condizioni di prestazione a carico del resistente, già sapendo che, se quest'ultimo non le avesse rispettate, avrebbe dovuto pagarlo comunque (act. A.1).

5 / 11 M. Con decreto 27 agosto 2018 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha fissato alla reclamante un termine scadente il 7 settembre 2018 per versare un anticipo spese di CHF 600.00 (act. D.1). Mediante altro decreto di stessa data ha invitato il resistente a presenta- re la risposta al reclamo. Il Presidente ha altresì chiesto all'autorità precedente di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale (act. D.2), atti poi trasmessi il 29 agosto 2018 (act. D.3). N. Nella sua risposta al reclamo 11 settembre 2018 (data del timbro postale: 13 settembre 2018) il resistente ha postulato la reiezione del reclamo, protestando tasse, spese e ripetibili (act. A.2). Il resistente ha, in linea di principio, riproposto e confermato le sue conclusioni già esposte in prima istanza. In aggiunta, egli ha presentato diversi scambi di corrispondenza (e-mail) e due ricevute (act. C.B). O. La risposta al reclamo è stata trasmessa alla reclamante il 14 settembre 2018, con l'indicazione che un ulteriore scambio di scritti non era previsto (act. D.4). Tuttavia, sono seguite una replica spontanea 17 settembre 2018 ed una duplica 28 settembre 2018, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispetti- ve e contrastanti posizioni (act. A.3; act. A.4). P. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al va- lore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla notificazione della decisio- ne motivata impugnata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organiz- zazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L'atto impugnativo della reclamante, datato 24 agosto 2018, è tempestivo. Di con- seguenza è ricevibile in ordine. La reclamante avendo versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto, si può entrare nel merito del suo reclamo.

6 / 11 2. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il motivo di reclamo "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie accertata dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manife- stamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freibur- ghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'erra- ta applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminata con piena cognizione dall'- istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta in- censurato non viene esaminato dall'autorità di reclamo. 3.1. Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la mate- ria processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove consi- derazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Do- minik Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC). 3.2. Il resistente propone in sede di reclamo come mezzi di prova, oltre all'ac- cordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro 30 aprile 2017 già presen- tato all'istanza inferiore (act. C.A; cfr. act. TRM.II./4), vari scambi di corrisponden- za (e-mail) e due ricevute (act. C.B). Tali documenti costituiscono nuovi mezzi di prova; sono quindi inammissibili e da estromettere dall'incarto (cfr. consid. 3.1.).

7 / 11 Inoltre, essendo in casu irrilevante la questione a sapere quale delle parti abbia violato l'accordo 30 aprile 2017, i nuovi documenti prodotti non costituirebbero comunque validi mezzi di prova ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC. 4.1. Giusta l'art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito con- statato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 con- sid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecuti- vo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 con- sid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuova- mente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 con- sid. 3.2). La nozione di riconoscimento di debito non è definita dalla legge. Costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua vo- lontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condi- zioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rinvii). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.3 con rinvii) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.1 e 4.2), fermo re- stando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; sentenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Can-

8 / 11 tone Ticino [in seguito: CEF] 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.4 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015 consid. 7.1; André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 2 § 6). 4.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconosci- mento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF). Secondo giuri- sprudenza e dottrina all'escutente incombe l'onere non solo di produrre un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, me- diante documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell- 'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002 con- sid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto 2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6). 4.3. Come già indicato, nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre sola- mente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che possa eliminare l'effetto sospensivo dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3). 5. Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla reclamante limitatamente all'importo di CHF 9'775.00, corrispondente al salario netto di marzo 2017 e di aprile 2017, de- dotto l'acconto versato di CHF 6'000.00, oltre interessi del 5 % dal 4 settembre 2017 (cfr. act. B.1; consid. I.). Nell'atto impugnativo la reclamante fa valere che il giudice di prime cure ha a torto concluso che il contratto di lavoro stipulato fra le parti giustifica il rigetto dell'oppo- sizione per gli stipendi di marzo ed aprile 2017. Secondo la reclamante il contratto di lavoro è invece stato superato dall'accordo di risoluzione consensuale del con- tratto di lavoro 30 aprile 2017, ragione per cui il contratto di lavoro non può valere quale valido titolo di rigetto dell'opposizione (cfr. act. A.1; consid. L.). Il resistente conclude invece, nella sua risposta al reclamo, per la reiezione del reclamo (act. A.2; consid. N.).

9 / 11 6. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare alla scadenza al creditore una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss., Zuri- go 2000, p. 328; André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 7 § 1). Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, permette di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio dell'opposi- zione non può tuttavia essere concesso, se il datore di lavoro sostiene in maniera non infondata che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione nel periodo per cui chiede il salario (ritenuto che la mera allegazione del fatto non è sufficiente) e se questa eccezione non può essere immediatamente infirmata dal lavoratore (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii; Daniel Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op. cit.,

n. 1 e segg. § 86). 7. Nella fattispecie, non è contestato che il resistente non ha eseguito (tutti) i lavori elencati nella convenzione 30 aprile 2017 (cfr. act. TRM.I./1; act. TRM.I./2; act. A.1; act. A.2). Come esposto dal giudice di prime cure, per questo motivo la convenzione è divenuta nulla o inefficace ai sensi della cifra sei della stessa. Su questo punto sono d'accordo anche le parti. Si rileva poi che la clausola di nullità non si riferisce alla risoluzione del contratto di lavoro. Le parti hanno inteso risolve- re il rapporto di lavoro consensualmente con effetto al 30 aprile 2017. Nessuna delle parti fa infatti valere che la risoluzione è inefficace e quindi il contratto di la- voro tuttora vigente. L'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro non incide in alcun modo sulla validità o efficacia del contratto di lavoro tra le parti (e degli accordi ivi contenuti) fino al 30 aprile 2017. Gli stipendi per i mesi di marzo ed aprile 2017 erano già dovuti al momento della conclusione dell'accordo di riso- luzione, motivo per cui il giudice di prime cure ha esaminato a ragione, se il con- tratto di lavoro costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le pretese del resistente. Il contratto di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell'- esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, sempre che il datore di lavo- ro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua pre- stazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (cfr. consid. 6; act. B.1,

p. 3). La reclamante non ha mai fatto valere di aver versato al resistente gli sti- pendi di marzo ed aprile 2017, ad eccezione dell'acconto di CHF 6'000.00, o con- testato la correttezza dei calcoli del resistente al riguardo. Ella non ha neanche

10 / 11 sostenuto che il resistente non aveva fornito la sua prestazione lavorativa nei due mesi in questione. Nelle sue osservazioni scritte 27 luglio 2018 la reclamante si è limitata ad affermare che il resistente avrebbe svolto concorrenza sleale nei suoi confronti e non avrebbe nemmeno effettuato le più semplici mansioni con un mi- nimo di serietà professionale (act. TRM.I./2, p. 3). Ciò non è sufficiente ad infirma- re il contratto di lavoro come riconoscimento di debito per gli stipendi dovuti. Ne consegue che il contratto di lavoro costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per i salari dei mesi di marzo ed aprile 2017, dedotto l'acconto già versato di CHF 6'000.00. La conclusione del giudice di prime cure resiste di con- seguenza alla critica della reclamante e merita conferma. 8. Per quanto riguarda la compensazione con l'importo di CHF 14'310.40, fatta valere dalla reclamante in prima istanza (cfr. act. TRM.I./2, p. 6; consid. G.), que- sta non è stata tematizzata dal giudice di prime cure nella decisione impugnata. L'atto impugnativo della reclamante non contenendo alcuna censura al riguardo e

– come indicato in precedenza (cfr. consid. 2. e 3.1.) – la procedura di reclamo essendo soggetta al principio attitatorio e prevedendo la stessa l'onore di censura, la compensazione vantata dalla reclamante in prima istanza non deve essere esaminata da codesto Tribunale. Si rimanda ad ogni modo per abbondanza all'- art. 323b cpv. 2 CO. 9. Va infine ricordato che la decisione di rigetto provvisorio esplica solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (cfr. sopra consid. 4.1. e 4.3.; DTF 136 III 583 consid. 2.3; 135 III 315 consid. 2.3; Kurt Amonn/Fridolin Walther, op. cit., n. 22 § 19). La decisione del giudice del rigetto, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice or- dinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2). 10. In definitiva la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo. 11.1. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 9'775.00, le spese processuali sono fissate – in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) – in CHF 600.00 e poste a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 11.2. Quale parte soccombente, la reclamante non ha diritto a spese ripetibili. Poiché il resistente, non patrocinato, non ha quantificato né dimostrato l'indennità a titolo di ripetibili da lui pretesa, nulla è dovuto a suo favore.

11 / 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 600.00 sono poste a carico di X._____ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 600.00 da lei prestato. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di im- portanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia co- stituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto en- tro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel mo- do prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: